Richiamo dei veicoli: i doveri di service e concessionari

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Nell’ultimo decennio, le azioni di richiamo dei veicoli messe in atto dalle case costruttrici sono aumentate di ben sei volte, così come segnala il consuntivo Rapex del portale car-recalls.eu.

I richiami aumentano perché le autovetture diventano sempre più complesse. Negli Stati Uniti – dove le Case sono obbligate al richiamo in caso di malfunzionamento accertato – le problematiche sono per lo più legate ai software e agli apparati tecnologici.

In Europa, invece, i costruttori sono obbligati al richiamo solo in caso di malfunzionamento di componenti che possono rivelarsi pericolosi per la sicurezza degli utenti e loro salvaguardia in termini di salute e per l’ambiente. Vediamo quali sono i doveri delle concessionarie in questi casi.

COSA FARE IN CASO DI RICHIAMO DEL VEICOLO

Dove reperire le informazioni sui richiami

In teoria, spetterebbe al costruttore avvertire le concessionarie e le officine della propria rete del richiamo dei veicoli. Questo, tuttavia, accade con ben poca frequenza. Ecco perché è dovere professionale dei dealer e delle officine controllare con regolarità, sull’albo online del Mit.

Il Ministero emana inoltre, con cadenza semestrale, il Bollettino di richiamo dei veicoli difettosi, che contiene:

  • elenco riassuntivo delle campagne di richiamo
  • modelli interessati
  • difetti riscontrati
  • anno di produzione
  • numero di veicoli coinvolti
  • numero di veicoli risanati
  • data d’inizio della campagna

Cosa succede se non si comunica il richiamo?

I titolari delle officine, siano essere autorizzate che indipendenti, sono tenuti alla diligenza professionale e a controllare che ogni vettura che entra in officina non sia soggetta a un richiamo da parte del costruttore.

La mancata comunicazione del richiamo di un modello passato in officina dopo l’emanazione del richiamo comporta la possibilità, per il cliente, di richiedere un risarcimento del danno per vizio di conformità, nel caso si verificasse un problema legato al difetto menzionato nel richiamo.

Le case costruttrici sono tenute per legge a stilare una lista di tutte le proprie vetture che, a due anni dall’avviso della campagna di richiamo, non siano ancora state sottoposte agli interventi previsti.

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I RISCHI PER I PROPRIETARI

Fino a poco tempo fa, i richiami erano regolamentati dal Codice del consumo, la più recente riforma ha inserito la questione direttamente nel Codice della strada. Ad oggi, in Italia, è vietata la circolazione su strada pubblica a tutti i veicoli soggetti a campagne di richiamo relative a difetti impattanti la sicurezza, che a due anni dalla pubblicazione del richiamo non siano ancora stati sottoposti agli interventi previsti da tale campagna. La multa cui si incorre è la stessa prevista per chi circola senza revisione: una sanzione amministrativa il cui importo varia dai 173 ai 694 euro.

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